sommaire du Grand Orient de Suisse

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Costituzione (estratto)
Art. 1

Il Grande Oriente di Svizzera e’ una federazione di Logge di Massoni, che costituisce un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Il Grande Oriente di Svizzera si compone :

a) delle Logge fondatrici che hanno firmato l’atto di fondazione,
b) delle Logge che saranno ammesse ulteriormente.

Art. 3

Ogni Loggia e’ autonoma, nel rispetto della Tradizione Massonica. Essa deve conformarsi alla Costituzione e ai Regolamenti del Grande Oriente di Svizzera.

Art. 4

Il Grande Oriente di Svizzera ha per scopo, lo sviluppo della Massoneria sul territorio della Confederazione Elvetica.

Art. 6

Il Grande Oriente di Svizzera e’ una Potenza Massonica maschile, sovrana e indipendente.

Art. 8

Il Grande Oriente di Svizzera intrattiene delle relazioni di amicizia fraterna con le altre Potenze Massoniche.